TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - TARSU
CHE COSA E'
E' una tassa riferita allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del Comune di Caravaggio
CHI DEVE PAGARE
Coloro che occupano o detengono locali ed aree scoperte nelle zone del territorio comunale. Sono escluse le aree comuni del condominio, le aree scoperte di pertinenza o accessorie delle abitazioni, le aree a verde.
DENUNCE
Per le NUOVE OCCUPAZIONI O VARIAZIONI deve essere presentata la relativa denuncia entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o variazione.
Scarica i moduli:
- Modulo attivazione abitazioni |
|
| - Modulo attivazione ditte |
|
| - Modulo variazione abitazioni |
|
| - Modulo variazione ditte |
|
Per le CESSAZIONI la tassa è dovuta fino a quando viene comunicata con il relativo modulo, la cessazione dell'occupazione dei locali. L'art. 64 del D.Lgs. 507/93 prevede l'onere a carico del contribuente di comunicare la cessazione dell'occupazione dei locali. Il comma 3 stabilisce che la cessazione in corso di anno dell'occupazione o detenzione dei locali da diritto all'abbuono a decorrere dal bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia.
Scarica il modulo:
DOVE EFFETTUARE IL PAGAMENTO
L'avviso di pagamento è provvisto di bollettini di c/c postale prestampati, con la possibilità di versare l'importo in unica soluzione alla scadenza della prima rata, in 4 rate in base alle date di scadenza indicate sull'avviso. Il pagamento può essere effettuato presso l'Ufficio Postale, la Banca, oppure presso gli sportelli della Bergamo Esattorie SpA.
DISCARICHI E RIMBORSI
Le denunce di cessazione, fatto salvo l'accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, danno diritto allo sgravio o al rimborso della tassa stessa a favore del contribuente a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione delle denunce.
Scarica il modulo:
- Modulo richiesta discarico |
|
ACCERTAMENTI
In caso di denuncia infedele o incompleta, l'ufficio comunale provvede ad emettere avvisi di accertamento e in rettifica, a pena di decadenza, entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della denuncia stessa.
In caso di omessa denuncia, l'ufficio emette avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata.
|