Autenticazione della firma
(Art. 21 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
La Pubblica Amministrazione nonchè i gestori di pubblici servizi non devono richiedere l'autenticazione di firma su istanze o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, tranne nel caso in cui siano rivolte alla riscossine da parte di terzi di benefici economici.
Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è rivolta a soggetti privati l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.
| Costo: |
In carta semplice EURO 0,26 |
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In bollo EURO 0,52 |
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