ANAGRAFE
CANINA
Chi detiene un cane, o chiunque ne entri
in possesso, deve iscriverlo entro 15 giorni all'anagrafe canina. I
cuccioli devono essere iscritti entro i primi 3 mesi di vita. Per
le infrazioni la sanzione è di € 34.42 (Legge Regionale
30/87 e successive integrazioni, artt.1 e 10; min € 25,00, max
€ 103,00).
Per l'iscrizione e la contestuale identificazione
con microchip è necessario rivolgersi:
- All'ASL Servizio Veterinario di Caravaggio, L.go Cavenaghi 1, previo appuntamento al numero 0363/350747 | |||||||||
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- Ai veterinari libero professionisti accreditati, che sul territorio di Caravaggio sono: | |||||||||
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TRASFERIMENTO, CESSIONE O MORTE
In caso di trasferimento, cessione o morte del cane,
bisogna farne denuncia entro 15 giorni all' anagrafe canina;
MORSICATURE E PROFILASSI
ANTIRABBICA
A) Se il cane morde o
comunque procura lesioni a persona o animale (zuffa), deve essere
tenuto in osservazione per 10 giorni presso il canile sanitario. Su
richiesta del proprietario, il veterinario ufficiale dell'ASL,
valutata la situazione epizoologica, può concedere
l'osservazione domiciliare purché il proprietario, durante
questi 10 giorni, possa garantire un'accurata custodia dell'animale
ed il rispetto delle seguenti condizioni:
1) 2) 3) |
il cane non deve essere sottoposto a
trattamenti immunizzanti (vaccinazioni); |
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Nel caso di zuffa, ambedue gli animali
devono essere tenuti in osservazione per 10 giorni.
B) Se il cane subisce
un morso o una lesione da altro animale rimasto sconosciuto,
fuggito e/o sospetto di essere affetto da rabbia, deve essere
tenuto in osservazione per 6 mesi da parte del veterinario
ufficiale; tale periodo può essere ridotto a 3 mesi se il
cane viene sottoposto entro 5-7 giorni ad una vaccinazione
antirabbica post-contagio, o a 2 mesi se il soggetto, trattato
comunque con la vaccinazione post-contagio, era stato sottoposto a
vaccinazione antirabbica pre-contagio da non più di 1
anno.
UCCISIONE, MALTRATTAMENTO E ABBANDONO
(Legge 20.07.2004, n. 189:)
ART. 544 BIS CODICE PENALE
(UCCISIONE DI ANIMALI)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagioni la
morte di un animale, è punito con la reclusione da 3 mesi a
18 mesi.
ART. 544 TER CODICE PENALE (MALTRATTAMENTO DI
ANIMALI)
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una
lesione a un animale o lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche
etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno o
con la multa da 3.000 a 15.000 euro. (... omissis).
ART. 727 CODICE PENALE (ABBANDONO DI
ANIMALI)
Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività, è punito con l'arresto
fino ad 1 anno o con l'ammenda da € 1.000 a € 10.000.
Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura e produttive di gravi
sofferenze
ANIMALI PERICOLOSI
Chiunque lascia liberi, o non custodisce con la debita
cautela animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la
custodia a persone inesperte, è punito con una sanzione di
€ 50,00 (Codice Penale, art. 672; min € 25,00, max €
258,00). Depenalizzato dalla legge 24.11.1981, n. 689 art. 33.
IN MACCHINA
Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma
dell' art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica (8
febbraio 1954, n° 320), è vietato il trasporto di
animali domestici in numero superiore a uno, e comunque in
condizione da costituire impedimento o pericolo per la guida.
E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in
numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o
contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente
diviso da rete o da altro analogo mezzo idoneo che, se installato
in via permanente, deve essere autorizzato dal competente ufficio
provinciale della Direzione Generale della Motorizzazione Civile
(Codice della Strada, art. 169).
IMBRATTARE IL SUOLO
PUBBLICO
Coloro che conducono cani su strade, marciapiedi ed
altre aree comunque soggette ad uso pubblico, sono tenuti a munirsi
di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte
dagli animali, a rimuoverle, a introdurle in contenitori chiusi e
depositare questi nei dogy box posizionati in vari punti della
città.
IN CASO DI SMARRIMENTO
Per accertarsi che il proprio cane sia stato ritrovato
vagante e di conseguenza portato al canile, ci si
può rivolgere:
All'ufficio segreteria del Comune di Caravaggio 0363/356216
Alla Polizia Locale di Caravaggio 0363/356230
Al canile sanitario di Urgnano 035/4872197
I cani ritrovati vaganti sul territorio di Caravaggio vengono
ricoverati presso il Canile Sanitario di Urgnanoper un periodo di
10 giorni durante il quale il proprietario del canepuò
riconoscere e ritirare il proprio cane.
Al termine del suddetto periodo, se nessuno reclama la
proprietà del cane, lo stesso viene trasferito presso il
Canile rifugio di Calvenzano, in via Roma, e diventa adottabile (il
cane viene ceduto gratuitamente) (tel. 0363/86555 oppure
036345388)
IL
PASSAPORTO
RILASCIO
DEL PASSAPORTO
Il passaporto viene rilasciato dalla ASL su richiesta del
proprietario, per esigenze di espatrio e previa verifica della
iscrizione del cane nella anagrafe regionale.
Il numero del passaporto e la data di rilascio devono essere
registrati nell'anagrafe regionale, ad integrazione dei dati
anagrafici esistenti
IN VIAGGIO CON FIDO...
In AUTO: se trasporti
più di un cane, ricorda che è necessario avere la
rete di separazione, oppure utilizza le apposite gabbie di
trasporto (anche per gatti). Se il tragitto richiede molte ore,
programma delle soste per permettere a Fido di "sgranchirsi" le
zampe, urinare e somministragli acqua da bere (poca, se soffre di
mal d'auto). è buona norma applicare ai vetri dell'auto
tendine parasole per evitare la luce diretta del sole. Se non
disponi di aria condizionata, cerca di evitare di viaggiare durante
le ore più calde della giornata.
Per principio, non lasciare MAI i tuoi animali in auto da
soli.
In NAVE: ogni compagnia ti
darà informazioni dettagliate. In molti casi gli animali
devono essere alloggiati in apposite gabbie messe a disposizione
della compagnia navale. I cani devono essere provvisti di
guinzaglio e museruola e spesso non possono sostare negli spazi
comuni destinati ai passeggeri. Lascia a disposizione acqua e un
po' di cibo ed eventualmente un indumento con il tuo odore, che
possa tranquillizzare il tuo amico in un ambiente estraneo.
In TRENO: le
condizioni possono variare a seconda delle tipologie di treno:
è quindi consigliabile informarsi per tempo. In generale,
gli animali vanno alloggiati in appositi trasportini, o tenuti in
scompartimenti noleggiati per intero o previo consenso degli altri
passeggeri, o utilizzando le piattaforme o il vestibolo delle
carrozze. è opportuno l'uso di guinzaglio e museruola.
In AEREO: il
regolamento IATA detta le condizioni per il trasporto degli
animali. è necessario prenotare in anticipo e informarsi
direttamente con il vettore sulle modalità di trasporto. Se
si tratta di animali di piccola taglia, contenuti in idonei
trasportini, possono a volte essere alloggiati insieme ai
passeggeri (massimo 2 per aereo). Animali di grossa taglia invece
devono essere rinchiusi in gabbie di trasporto (generalmente non
fornite dalle compagnie aeree) e stivati o spediti come
bagaglio.
DISPOSIZIONI RELATIVE A MOVIMENTI
TRA STATI MEMBRI
A partire dal 3 luglio 2004, in occasione dei
movimenti tra Stati membri, cani gatti e furetti devono essere
identificati, registrati in anagrafe e muniti di passaporto
rilasciato dai Servizi Veterinari della ASL, attestante
l'esecuzione di una vaccinazione antirabbica in corso di
validità (effettuata da non oltre 12 mesi).
Le vaccinazioni antirabbiche:se eseguite
anteriormente al rilascio del passaporto dovranno essere registrate
sullo stesso direttamente dall'ASL, previa verifica della
certificazione di vaccinazione e conservazione agli atti della
relativa copia.
se eseguite dopo il rilascio del passaporto,
potranno essere registrate direttamente sullo stesso, a cura del
Veterinario che le ha eseguite
Cani, gatti e furetti di età inferiore a 3
mesi possono essere movimentati, anche se non vaccinati,
purché muniti di passaporto, e purché abbiano
soggiornato dalla nascita nel luogo in cui sono nati, senza entrare
in contatto con animali selvatici
oppure
siano accompagnati dalla madre da cui sono ancora
dipendenti.
L'introduzione di cani e gatti in Svezia, Regno
Unito e Irlanda, fino al 3 luglio 2009, è inoltre
subordinata a: identificazione esclusivamente elettronica
(microchip), titolazione di anticorpi contro il virus della rabbia
e permanenza nel paese di origine per il periodo prescritto, pari a
6 mesi per Regno Unito e Irlanda, 4 mesi per Svezia.
Inoltre, fino a al 3 luglio 2009, cani e gatti di età
inferiore a 3 mesi non possono essere oggetto di movimenti verso
Svezia, Regno Unito e Irlanda.
Sempre fino al 3 luglio 2009, Regno Unito, Svezia e Irlanda
subordinano l'introduzione di cani e gatti alle norme specifiche
dicontrollo dell'echinococcosi e delle zecche.