N° 65/2010 Reg. Ordinanze
Prot. N° 13278 del 12/05/2010
ORDINANZA
OGGETTO: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA AEDES ALBOPICTUS (ZANZARA TIGRE) NEL TERRITORIO COMUNALE DI CARAVAGGIO- ANNI 2010/2011
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamate le proprie precedenti ordinanze n. 54/2008 e n. 57/2009 di pari oggetto;
Vista la comunicazione dell’ASL della Provincia di Bergamo datata 26/11/2009 prot. n.U0175488/III-2 con la quale si invita questo Comune ad assumere i provvedimenti in oggetto e dalla quale risulta che:
- la provincia di Bergamo, sulla base della mappatura effettuata nel corso degli anni 2007-2008-2009 è risultata fortemente interessata dalla presenza della zanzara Tigre;
- la zanzara Tigre e gli Alfavirus Chikungunya-Nile sono stati un binomio che è stato fonte di preoccupazione per tutta l’estate 2009;
- la lotta alla zanzara tigre non può avere esiti positivi senza un attivo coinvolgimento dei cittadini, che devono mettere in atto misure di prevenzione e di trattamento nelle aree di loro competenza.
Considerato che l'Amministrazione Comunale intende adottare per le aree di propria competenza stanziando i necessari fondi, tutte le misure necessarie a controllare e contenere il fenomeno infestante, come da indirizzo dell’On. Giunta Comunale in data 13/04/2010 e ritenuto pertanto compito del sottoscritto Responsabile del Servizio di provvedere all’adozione di specifica ordinanza;
Considerata la necessità di provvedere ad un’adeguata pubblicizzazione del presente provvedimento, mediante forme di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini e alla popolazione presenti sul territorio comunale;
Dato atto che, congiuntamente all’adozione del presente provvedimento, il Comune provvede alla messa in atto di apposite iniziative, volte a informare, sensibilizzare, sui corretti comportamenti da adottare;
Ritenuta indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell’infestazione entro termini accettabili;
Visto l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie - RD 27.7.1934, n. 1265;
Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;
Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e 42/1993;
Visto il Regolamento Locale d'Igiene;
Visto la nota della Regione Lombardia del 3/10/2007 prot. H1.2007.0042679
Vista la Legge 24.11.1981, n. 689;
ORDINA
PER IL PERIODO COMPRESO DAL 15 MAGGIO 2010 AL 31 OTTOBRE 2010
1. a tutti i cittadini ed agli amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private di:
- evitare l’abbandono negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
- procedere allo svuotamento dell’acqua eventualmente presente contenuta negli stessi e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, evitando di immettere l’acqua nei tombini;
- coprire i contenitori inamovibili con reti zanzariere;
- mettere nei vasi portafiori dei cimiteri ed in generale in tutti i sottovasi situati all'aperto dei fili di rame che risultano tossici per le larve di zanzara;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell'erba e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, ai sensi dell' art. 148 comma 3 del Regolamento comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- PULIRE E TRATTARE CON PRODOTTI LARVICIDI, preferibilmente mediante l’utilizzo del principio attivo bacillus turigensis disponibile presso le farmacie, (con cadenza ogni 10-20 giorni) i tombini di raccolta dell'acqua piovana (caditoie) presenti nelle proprie aree private (giardini, cortili, ecc). Tale trattamento può essere effettuato sia dagli stessi proprietari, sia avvalendosi di imprese di disinfestazione e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento.
2. ai proprietari, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l’effettiva disponibilità di edifici destinati ad abitazione ad altri usi di:
- assicurare lo stato di efficienza degli impianti idrici dei fabbricati, dei locali annessi e degli spazi di pertinenza, onde evitare raccolte d’acqua stagnante anche temporanee.
3. a tutti i conduttori di orti di:
- privilegiare l’innaffiatura diretta tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l’uso;
- sistemare tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d’acqua in caso di pioggia;
- chiudere con coperchi a tenuta o con rete zanzariera fissata e ben tesa gli eventuali serbatoi d’acqua.
4. ai proprietari e ai responsabili di depositi ed attività industriali, artigianali e commerciali, e in genere di stoccaggio di materiali di recupero di:
- adottare tutti i provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d’acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all’aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d’acqua in pieghe ed avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;
- assicurare, nei riguardi dei materiali stoccati all’aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali, mediante trattamenti larvicidi, (con cadenza ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL (via fax al n. 0363/590945 oppure al n. 0363/916622) la data e l'ora dell'intervento.
5. ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:
- stoccare i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi; a tal fine i copertoni possono essere disposti a piramide e coperti con teli impermeabili ben fissati;
- ridurre al minimo i tempi di stoccaggio dei copertoni fuori uso, per evitare accumuli difficilmente gestibili sotto l'aspetto igienico sanitario, concordando con le imprese di smaltimento tempi brevi di prelievo;
- provvedere, in caso di documentata impossibilità a coprire i copertoni stoccati all'aperto, ad eseguire nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre dei periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi, (con cadenza ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL (via fax al n. 0363/590945 oppure al n. 0363/916622), la data e l'ora dell'intervento.
6. alle ditte che effettuano attività di rottamazione-demolizione auto di:
- eseguire periodici trattamenti larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni) comunicando con 48 ore di anticipo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL (via fax al n. 0363/590945 oppure al n. 0363/916622), la data e l'ora dell' intervento.
ORDINA ALTRESI’
PER IL PERIODO COMPRESO DAL 1 NOVEMBRE 2010 AL 14 MAGGIO 2011
1. a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, agli asili nido, alle scuole pubbliche e private e a tutte le attività di:
- eseguire accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti esterni di qualsiasi uso e dimensione allo scopo di eliminare le eventuali uova svernanti dell’insetto;
- eseguire due interventi adulticidi, a distanza di venti giorni l’uno dall’altro, utilizzando le comuni bombolette di insetticida spray (che sono comunemente a base di piperonil butossido), nei seguenti luoghi:
o cantine
o locale caldaia
o locali pompe di sollevamento
o solaio
o vasche settiche
o camere di ispezione rete fognaria
AVVERTE
- le disposizioni della presente ordinanza sono impartite in applicazione del Regolamento Comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente;
- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- i trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria sino ad euro 103,00 prevista dall'art. 344 del R.D. 27.7.1934, n. 1265;
DISPONE
- è incaricato della vigilanza, per l'ottemperanza alla presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori, il Corpo di Polizia Municipale;
- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza tramite pubblici avvisi, nonché affissione all' Albo Pretorio per tutto il tempo di validità del provvedimento.
Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio (Legge 06/12/71, n. 1034) ai sensi dell’art. 3 quarto comma, della Legge 07/08/90 n. 241.
Dalla Residenza Municipale, il 11/05/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA IV^ - LL.SS.PP.
Arch. Paolo Bordegari
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